Art. 2
In vigore dal 28 apr 1882
La società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 300 annuali, pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farla osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1882.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1882.
Reg. 119 Atti del Governo a f. 69. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli.
Berti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-03-30;490#art-2