Art. 2

In vigore dal 28 apr 1882
La società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 300 annuali, pagabili a trimestri anticipati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farla osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1882. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1882. Reg. 119 Atti del Governo a f. 69. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Berti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-03-30;490#art-2

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Art. 2 Che approva il nuovo statuto della Societa' italiana per il Gaz. — Testo vigente | Portale Normativo