Art. 1

In vigore dal 21 mag 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda del comune di Tavigliano (Novara) perché sia concessa la personalità giuridica all'asilo infantile istituito in quel comune col concorso del municipio, della congregazione di carità e dei privati cittadini; sia al medesimo accordata l'autorizzazione regia per poter accettare un lascito di L. 5736 disposto in suo favore dal fu Ludovico Copasso con testamento segreto del 24 febbraio 1881, e perché sia anche approvato il relativo statuto organico; Visto il predetto testamento segreto ricevuto negli atti del regio notaio Carlo Ferrero, residente a Fiano Torinese; Visto lo statuto organico dell'asilo infantile, presentato alla nostra approvazione; Vista la deliberazione 28 dicembre 1881 della deputazione provinciale di Novara; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Ritenuto che il predetto asilo dispone dell'annua rendita di L. 2216,20 sufficiente ad assicurarne l'esistenza; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile fondato come sopra nel comune di Tavigliano (Novara) è eretto in corpo morale ed è autorizzato ad accettare il lascito disposto in suo favore dal fu Ludovico Copasso col testamento succitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-03-09;477#art-1

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