Art. 1

In vigore dal 18 mag 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda dell'amministrazione dell'asilo infantile del comune di Ruffia (Cuneo) perché sia eretto in corpo morale il pio istituto e sia approvato il relativo statuto organico; Visto il predetto statuto organico; Visto che detto asilo, costituito da una società d'azionisti col concorso del municipio e della congregazione di carità, può disporre dell'annua rendita di lire 1512 sufficiente ai bisogni della pia istituzione; Vista la deliberazione 7 novembre 1881 della deputazione provinciale di Cuneo; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Visto il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile del comune di Ruffia è eretto in corpo morale, ed è parimenti approvato il relativo statuto organico portante la data del 9 febbraio 1882, composto di 28 articoli e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro dell'interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 1882. UMBERTO Registrato alta Corte dei conti addì 18 marzo 1882 Reg. 119 Atti del Governo a f. 15. Pellizzoli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-03-05;461#art-1

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Art. 1 Che erige in corpo morale l'asilo infantile di Ruffia (Cuneo) e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo