Art. 1

In vigore dal 15 feb 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Considerando la convenienza che l'insigne cappella medicea di Firenze abbia il suo compimento; Considerando che l'opificio delle pietre dure di quella città, qual è al presente costituito e dotato, ha sè elementi bastevoli a tanta opera senz'aggravio del pubblico Erario, mentre gioverà all'incremento di esso se le sue forze più vive saranno volte a tal fine; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . La cappella medicea avrà debito compimento per opera dell'opificio delle pietre dure, nel tempo che a ciò si reputerà necessario e coi mezzi di cui esso dispone, sotto la suprema direzione del comitato tecnico per le gallerie e musei di Firenze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-01-08;400#art-1

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Art. 1 Che provvede pel compimento della cappella medicea di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo