Art. 1
In vigore dal 15 feb 1882
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerando la convenienza che l'insigne cappella medicea di Firenze abbia il suo compimento;
Considerando che l'opificio delle pietre dure di quella città, qual è al presente costituito e dotato, ha sè elementi bastevoli a tanta opera senz'aggravio del pubblico Erario, mentre gioverà all'incremento di esso se le sue forze più vive saranno volte a tal fine;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La cappella medicea avrà debito compimento per opera dell'opificio delle pietre dure, nel tempo che a ciò si reputerà necessario e coi mezzi di cui esso dispone, sotto la suprema direzione del comitato tecnico per le gallerie e musei di Firenze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1882-01-08;400#art-1