Art. 2

In vigore dal 26 feb 1882
È approvato, il relativo statuto organico, in data 13 novembre 1881, composto di numero 36 articoli, visto e sottoscritto dal nostro ministro proponente, salva la modificazione dell'articola 21, nel senso, che la permanenza dei bambini nello asilo sia limitata agli anni sei compiuti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1881 UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1882 Reg. 117 Atti del Governo a f. 121. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-12-11;383#art-2

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Art. 2 Che erige in corpo morale l'asilo infantile fondato in Quiliano (Genova) e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo