Art. 1

In vigore dal 8 gen 1882
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli atti costitutivi e lo statuto della società anonima per azioni nominative, sedente in Avigliano (provincia di Potenza) col nome di Banca cooperativa popolare di Avigliano, col capitale nominale di lire 25,000 diviso in n. 500 azioni da lire 50 ciascuna, e colla durata di 50 anni decorrendi dal primo gennaio 1882; Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio; Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865 n. 2727 e del 5 settembre 1869 n. 5256; Udito il consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È autorizzata la società anonima per azioni nominative, denominatasi Banca cooperativa popolare di Avigliano, sedente in Avigliano, ed è approvato il suo statuto inserto all'atto pubblico di deposito del 18 novembre 1881 rogato in Avigliano dal notaro Domenico D'Onofrio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-11-27;360#art-1

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