Art. 1
In vigore dal 11 dic 1881
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda dell'amministf43zione della Società italiana per la protezione dei fanciulli, istituita ed avente sede in Milano, col capitale di lire 45,000, oltre al reddito annuo di lire 3000 derivante da azioni triennali; per la erezione in corpo morale della società medesima e per L'approvazione del rispettivo statuto organico;
Vieto il succitato statuto organico;
Vista la deliberazione 5. agosto 1881 della deputazione provinciale di Milano;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Visti la legge 5 agosto 1862 sulle opere pie ed il relativo regolamento 27 novembre stesso anno;
Abbiamo decretato e decretiamo
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La Società italiana per la protezione dei fanciulli, come sopra istituita ed avente sede in Milano, è eretta in corpo morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-10-21;331#art-1