Art. 1

In vigore dal 11 dic 1881
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto il testamento olografo del 22 settembre 1880, depositato presso il notaio Taranto il 12 novembre successivo, con cui il fu Stasi Francesco, salvo alcuni legati, istituiva erede universale del suo patrimonio che ascende a lire 98,000 circa in beni stabili e mobili un orfanotrofio femminile da fondarsi in Gioia del Colle, intitolandolo dal suo nome per accogliervi le orfane, povere del comune, nominando ad amministratori la congregazione di carità, il vice pretore, ed il parroco del comune; Visto l'atto verbale con cui la congregazione di carità in adunanza del 23 novembre 1880, deliberava accettare l'eredità allo scopo predetto, e domandava la costituzione in corpo morale del pio istituto da fondarsi; Vista la relativa approvazione della deputazione provinciale del 17 agosto ultimo decorso; Viste le leggi del 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali e del 3 agosto 1862 sulle opere pie; Sentito il consiglio di Stato; Ritenuto che per l'attuale ordinamento giudiziario è incompatibile nel vice pretore l'ufficio di amministratore dell'opera pia; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'orfanotrofio femminile da attivarsi in Gioia del Colle (Bari) in conformità al precitato testamento del fu Francesco Stasi è costituito in corpo morale, e sarà amministrato dalla locale congregazione di carità col concorso del parroco pro-tempore del comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-10-21;326#art-1

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