Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-10-10;446#art-1

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Art. 1 Con cui gli ufficiali tecnici dei commissariati ferroviari appartenenti al corpo del genio civile, sono ammessi al godimento degli stipendi assegnati con la legge del 23 luglio 1881. — Testo vigente | Portale Normativo