Art. 1

In vigore dal 18 dic 1881
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto il testamento olografo in data 1° gennaio 1873, col quale il fu signor. Chiodi Gerolamo instituì sua erede universale la provincia di Brescia, perché fondasse nel proprio stabile di Caselle in Bagnolo Mella, un convitto agrario gratuito in favore di sei figli di contadini del mandamento di Bagnolo, tre di quello di Leno, tre di Verolanova, tre di Orzinovi, e nove di altri mandamenti della provincia Bresciana colle norme da esso fondatore tracciate e con quelle modificazioni che i consigli provinciale e scolastico credessero bene apportarvi acciò riuscisse più proficuo alla classe dei contadini poveri; Visto il nostro decreto 7 febbraio 1880, con cui la provincia di Brescia venne autorizzata ad accettare l'anzidetta eredità; Viste le deliberazioni del consiglio e della deputazione provinciale in data 27 giugno ed 11 luglio ultimi scorsi; Considerato che i beneficati dalla disposizione del Chiodi soni figli dei contadini poveri della provincia di Brescia, e trattasi perciò di un'opera pia a termini della legge 3 agosto 1862, n. 753 e relativo regolamento 27 novembre successivo; Vista la citata legge del 3 agosto 1862; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il lascito come sovra disposto dal fu Gerolamo Chiodi per la fondazione di un convitto agrario gratuito nei modi e nelle forme sovra accennati, è costituito in ente morale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 3 ottobre 1881. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 21 ottobre 1881 Reg. 116 Atti del Governo a f. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-10-03;312#art-1

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Art. 1 Che costituisce in ente morale il convitto agrario Chiodi, fondato in Bagnolo Nella (Brescia). — Testo vigente | Portale Normativo