Art. 1

In vigore dal 20 nov 1881
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Vista la domanda della giunta municipale di Dogliani (Cuneo), per la costituzione in ente morale dell'asilo infantile nuovamente fondato in quel comune, con un patrimonio di lire 12,800 oltre un annuo sussidio di lire 1000, che gli corrisponde il municipio, avendo cessato 'da vari anni di esistere per difetto di mezzi e scioglimento della società degli azionisti, il precedente asilo eretto in corpo morale col regio decreto 5 febbraio 1853; Visto lo statuto organico del detto asilo, accompagnato dal voto della deputazione provinciale; Vista la legge 3 agosto 1862, sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile nuovamente fondato, come sopra, nel comune di Dogliani, è costituito in ente morale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-09-21;308#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo