Art. 1

In vigore dal 15 ott 1881
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto del 7 agosto 1881, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 31 agosto suddetto, n. 203, col quale furono portate alcune modificazioni al Regio decreto 27 maggio 1875, n. 2552, relativo all'ordinamento degli Archivi di Stato; Veduto che nel citato decreto del 7 agosto 1881 "Articolo 24" fu per errore omesso il grado di archivista nella indicazione dei gradi degli uffiziali di 1ª categoria; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Abbiamo decretato e decretiamo: All'articolo 24 del R. decreto 27 maggio 1875, n. 2552, ed in rettificazione del Nostro decreto 7 agosto 1881, è sostituito il seguente: « Ferme le disposizioni del decreto Reale 26 marzo 1874, numero 1861, rispetto ai soprintendenti e direttori di archivio, i gradi degli uffiziali sono stabiliti così: 1ª categoria: Capo archivista; Primo archivista; Archivista; Sotto archivista; Alunno. 2ª categoria: Registratore; Copista; Alunno. » Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Venezia, addì 13 settembre 1881. UMBERTO. Depretis. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-09-13;409#art-1

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