Art. 1
In vigore dal 5 nov 1881
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vista la domanda del sindaco di Cagliari per ottenere che sia eretto in corpo morale l'istituto convitto dei sordo-muti in quella città e sia approvato il relativo statuto organico;
Visto il predetto statuto organico;
Visto che mercè assegni deliberati da diversi corpi morali, dalla provincia e dal comune e mercè elargizioni di privati, il suddetto istituto convitto ha già una rendita di lire 13,191. 78. ond'è assicurata la sua esistenza per l'avvenire;
Vista la deliberazione 25 gennaio 1881 della deputazione provinciale;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle, opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
L'istituto convitto dei sordo-muti di Cagliari è costituito in corpo morale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-09-13;298#art-1