Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-09-06;414#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Col quale si dispone che gli studenti del quarto corso della Facolta' medico-chirurgica, falliti in piu' di due prove nell'esame di licenza medica, potranno rifare soltanto le prove fallite. — Testo vigente | Portale Normativo