Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-07-14;367#art-2

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Art. 2 Che approva la vendita di beni dello Stato al prezzo d'estimo di lire 52,132 25 — Testo vigente | Portale Normativo