Art. 2

In vigore dal 11 set 1881
È approvato e sarà visto e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro dell'interno il relativo statuto organico deliberato dalla congregazione il 9 gennaio 1881, composto di otto articoli, modificandone la dizione del capoverso dell'art. 8 come segue: «È fatta facoltà alla congregazione di carità, sentita la deputazione provinciale, di estendere gli effetti della benefica istituzione oltre il circuito dei tre circondari della città, dopo che sarà avvenuta per l'aggregazione dei suburbi alla medesima, la concentrazione dei patrimoni di beneficenza delle congregazioni suburbane in questa congregazione centrale.» Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 giugno 1881. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 12 luglio 1881 Reg. 115 Atti del Governo a f. 31. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Zanardelli. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-06-26;214#art-2

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Art. 2 Che costituisce in un solo ente morale la pia istituzione: Baliatico e sala di custodia dei bambini lattanti e slattati per la citta' di Brescia e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo