Art. 1
In vigore dal 16 set 1881
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli statuti della R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti;
Visto il verbale dell'adunanza tenuta il 30 dicembre 1880 dalla predetta Accademia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il cambiamento fatto dalla R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti nell'articolo 3 dei suoi statuti, e pel quale a quella parte che prescrive: « Il vicepresidente sta tre anni in carica, nè può essere rieletto, se non decorso un eguale tempo, » è sostituito: « Il vicepresidente sta tre anni in ufficio e può essere confermato. »
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 1881.
UMBERTO.
Baccelli.
Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-06-16;317#art-1