Art. 1

In vigore dal 16 set 1881
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli statuti della R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti; Visto il verbale dell'adunanza tenuta il 30 dicembre 1880 dalla predetta Accademia; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il cambiamento fatto dalla R. Accademia Lucchese di scienze, lettere ed arti nell'articolo 3 dei suoi statuti, e pel quale a quella parte che prescrive: « Il vicepresidente sta tre anni in carica, nè può essere rieletto, se non decorso un eguale tempo, » è sostituito: « Il vicepresidente sta tre anni in ufficio e può essere confermato. » Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 giugno 1881. UMBERTO. Baccelli. Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-06-16;317#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che modifica gli statuti della regia accademia lucchese di scienze, lettere ed arti — Testo vigente | Portale Normativo