Art. 1

In vigore dal 18 set 1881
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto che il fu senatore Mauro Macchi con testamento olografo in data del 1 gennaio 1880, registrato negli atti del notaro Egidio Serafini in Roma l'8 gennaio 1881, legava alla città di Cremona una rendita annua di lire 800, da essere impiegata a vantaggio della coltura scientifica e della istruzione popolare, con obbligo di corrispondere alla sorella del testatore medesimo, signora Regina, una pensione vitalizia di lire settecento; Vista la legge del 5 giugno 1850, n. 1037; Ritenuto che il detto fu senatore Mauro Macchi decedeva in Roma il 24 decembre 1880; Che la giunta municipale di Cremona adunata il 30 gennaio 1831 in via d'urgenza, attese le sollecitazioni degli eredi, deliberava che quel municipio era disposto ad accettare il legato: Che il consiglio provinciale sopra le scuole, e la deputazione provinciale di Cremona espressero parere favorevole a tale accettazione; Considerato 1'utilità pubblica del legato e la comportabile condizione posta dal testatore a carico del comune di Cremona; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il comune di Cremona è autorizzato ad accettare il legato fattogli dal fu senatore Mauro Macchi di una rendita perpetua di lire ottocento sul gran libro del debito pubblico italiano allo scopo e colla condizione di cui è parola nel testamento succitato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-06-16;234#art-1

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