Art. 1
In vigore dal 18 set 1881
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto che il fu senatore Mauro Macchi con testamento olografo in data del 1 gennaio 1880, registrato negli atti del notaro Egidio Serafini in Roma l'8 gennaio 1881, legava alla città di Cremona una rendita annua di lire 800, da essere impiegata a vantaggio della coltura scientifica e della istruzione popolare, con obbligo di corrispondere alla sorella del testatore medesimo, signora Regina, una pensione vitalizia di lire settecento;
Vista la legge del 5 giugno 1850, n. 1037;
Ritenuto che il detto fu senatore Mauro Macchi decedeva in Roma il 24 decembre 1880;
Che la giunta municipale di Cremona adunata il 30 gennaio 1831 in via d'urgenza, attese le sollecitazioni degli eredi, deliberava che quel municipio era disposto ad accettare il legato:
Che il consiglio provinciale sopra le scuole, e la deputazione provinciale di Cremona espressero parere favorevole a tale accettazione;
Considerato 1'utilità pubblica del legato e la comportabile condizione posta dal testatore a carico del comune di Cremona;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il comune di Cremona è autorizzato ad accettare il legato fattogli dal fu senatore Mauro Macchi di una rendita perpetua di lire ottocento sul gran libro del debito pubblico italiano allo scopo e colla condizione di cui è parola nel testamento succitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-06-16;234#art-1