Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-05-01;215#art-1

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Art. 1 Che estende agli ufficiali ammiragli e di grado corrispondente, che per ragioni di servizio debbono risiedere nella capitale, l'indennita' di soggiorno stabilita per gli ufficiali superiori ed inferiori della regia marina. — Testo vigente | Portale Normativo