Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-04-28;195#art-2

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Art. 2 Che estende agli istituti musicali ed agli istituti di belle arti governativi le disposizioni dell'articolo 1° del regio decreto 30 gennaio 1881, circa la durata degli studi nei ginnasi, licei ecc. — Testo vigente | Portale Normativo