Art. 3

In vigore dal 3 lug 1881
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Montecarlo e di Altopascio, cui si procederà non più tardi del mese di giugno prossimo, in base alle liste elettorali debitamente riformate secondo il disposto dalla citata legge 20 marzo 1865, l'attuale Rappresentanza comunale di Montecarlo continuerà nell'esercizio delle sue attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1881. UMBERTO Depretis. Visto, il Guardasigilli: T. Villa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1881-04-07;176#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo