Art. 1

In vigore dal 18 giu 1881
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per gli affari, dell'interno; Veduta la domanda per la costituzione in ente morale del pio lascito limosiniero Antonio Capurro in Avegno (Genova) e per l'approvazione del relativo statuto organico presentato dagli amministratori di detta opera pia; Veduto il testamento del suddetto Antonio Capurro in data 22 febbraio 1859 e gli atti dai quali consta che tale pio lascito ascende al valore di lire 9354, 56; Veduto il voto della deputazione provinciale; Udito il parere del consiglio di Stato; Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862; Abbiamo decretato e decretiamo Articolo unico. Il pio lascito Antonio Capurro in Avegno (Genova) è costituito in ente morale, ed è approvato il corrispondente statuto organico, portante la data del 28 novembre 1880, composto di 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1881. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1881 Reg. 113 Atti del Governo a f. 60. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-03-27;114#art-1

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Art. 1 Che erige in corpo morale il pio lascito Capurro in Avegno (Genova) e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo