Art. 1
In vigore dal 14 giu 1881
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'atto munificente con che l'onorevole commendatore Alianelli senatore del Regno e insegnante diritto commerciale nella regia università di Napoli ha voluto dar prova d'affetto alla studiosa gioventù e di zelo per l'incremento dègiuridici studi instituendo un premio di lire cento di rendita consolidata da conferirsi biennalmente, e sopra apposito concorso, ai laureati in giurisprudenza e in quella università da non meno di due anni e da non più di quattro;
Veduto il regolamento per la collazione del premio Alianelli, annesso all'atto di fondazione;
Veduto il parere favorevole ed unanime della facoltà di giurisprudenza della università stessa, non meno in ordine della fondazione che al regolamento che determina i modi al conferimento del premio;
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La fondazione di studio, da denominarsi premio Alianelli dal benemerito istitutore, è levata in ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-03-20;144#art-1