Art. 1

In vigore dal 14 giu 1881
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'atto munificente con che l'onorevole commendatore Alianelli senatore del Regno e insegnante diritto commerciale nella regia università di Napoli ha voluto dar prova d'affetto alla studiosa gioventù e di zelo per l'incremento dègiuridici studi instituendo un premio di lire cento di rendita consolidata da conferirsi biennalmente, e sopra apposito concorso, ai laureati in giurisprudenza e in quella università da non meno di due anni e da non più di quattro; Veduto il regolamento per la collazione del premio Alianelli, annesso all'atto di fondazione; Veduto il parere favorevole ed unanime della facoltà di giurisprudenza della università stessa, non meno in ordine della fondazione che al regolamento che determina i modi al conferimento del premio; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . La fondazione di studio, da denominarsi premio Alianelli dal benemerito istitutore, è levata in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-03-20;144#art-1

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