Art. 1
In vigore dal 15 mag 1881
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la domanda della congregazione di carità d'Ivrea (Torino) per la erezione in corpo morale dell'opera pia «presepio dei bambini» da essa fondata in detta città nel decorso anno 1878;
Visto il voto della deputazione provinciale;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'opera pia «presepio dei bambini» esistente nella città d'Ivrea è eretta in corpo morale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1881,
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 marzo 1881
Reg. 112 Atti del Governo a f 164. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa.
Depretis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-03-03;82#art-1