Art. 3

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1881-02-24;156#art-3

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Art. 3 Che autorizza la vendita dei beni dello Stato al prezzo d'estimo di lire 28,330,99. — Testo vigente | Portale Normativo