Art. 3
In vigore dal 26 mar 1881
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Compiano e Bedonia, a cui si procederà nel mese di marzo prossimo venturo in base alle liste elettorali debitamente riformato giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1881.
UMBERTO.
Depretis.
Visto - Il Guardasigilli
T. Villa.
Storico versioni
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