Art. 1
In vigore dal 2 apr 1881
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la domanda della amministrazione dell'asilo infantile fondato in Monte San Giovanni Campano (Roma) dal fu Francesco Zompatori con testamento olografo 11 aprile 1879, intesa ad ottenere la erezione del pio istituto in corpo morale e l'autorizzazione ad accettare l'eredità disposta in dote al medesimo dal suo fondatore, ammontante a lire 41,053.29;
Visto il citato testamento;
Vista la relativa deliberazione della deputazione provinciale;
Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali e 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile fondato in Monte San Giovanni Campano dal fu Francesco Zompatori è eretto in corpo morale ed è autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore col mentovato testamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1881.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 19 febbraio 1881
Reg. 112 Atti del Governo a f. 87. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa.
Depretis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1881-01-30;39#art-1