RegolamentoCapo VII

Art. 66

Abrogato

Effetti di vestiario e corredo che si devono portare.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-27;5705#art-r-66

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Effetti di vestiario e corredo che si devono portare. (Art. 66 Che approva un nuovo regolamento organico pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.) — Testo vigente | Portale Normativo