RegolamentoCapo X

Art. 431

Abrogato

Obbligo dei graduati per riguardo agli individui arrestati.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-27;5705#art-r-431

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Obbligo dei graduati per riguardo agli individui arrestati. (Art. 431 Che approva un nuovo regolamento organico pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.) — Testo vigente | Portale Normativo