Statuto

Art. 49

In vigore dal 21 dic 1880
In caso che la società venga a mancare al suo scopo o per difetto di mezzi o per altre eccezionali circostanze, non può dichiararsi sciolta se non col voto di due terzi degli azionisti in assemblea generale espressamente convocata, la quale delibera il modo di liquidazione da adottarsi in proposito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-10-23;2739#art-s-49

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