Art. 4

In vigore dal 17 ott 1880
Il commissario ha l'incarico di studiare e di preparare tutte le riforme necessarie perché il conservatorio in parola risponda di fatto al suo carattere di istituto educativo e possa riordinarsi in conformità del regolamento approvato per i conservatori femminili con regio decreto del 6 ottobre 1867, numero MDCCCCXLI (Parte supplementare.) Tutte le disposizioni anteriori contrarie alle presenti sono abrogate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 4 agosto 1880. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 24 settembre 1880 Reg. 110 Atti del Governo a f. 40. G. Crodara Visconti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli T. Villa. De Sanctis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-08-04;2689#art-4

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Art. 4 Che dichiara pubblico istituto educativo l'istituto delle figlie di nostra Signora della Provvidenza in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo