Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1880-06-27;2623#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Col quale si deroga alla inalienabilita' dei beni di fondazione Madella, e si da' facolta' all'amministrazione del regio collegio Ghislieri di Pavia di procedere alla vendita dei beni medesimi. — Testo vigente | Portale Normativo