Art. 2

In vigore dal 7 mag 1880
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Contigliano, a cui si procederà entro il mese di maggio prossimo venturo, in base alle liste elettorali debitamente riformate giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 marzo 1880. UMBERTO. Depretis. Visto - Guardasigilli T. Villa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-03-21;5366#art-2

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Art. 2 Che sopprime il comune di Collebaccaro e lo unisce a quello di Contigliano (Perugia). — Testo vigente | Portale Normativo