Art. 3

In vigore dal 31 mar 1880
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Forcabobolina e di Chieti a cui si procederà nel mese di marzo prossimo in due alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1880. UMBERTO. Depretis. Visto - Il Guardasigilli T. Villa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1880-01-29;5275#art-3

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