Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-12-18;2390#art-2

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Art. 2 Che erige in corpo morale la fondazione di quattro posti negli istituti militari, disposta dal fu conte Scipione Buri. — Testo vigente | Portale Normativo