Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-08-14;2301#art-1

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Art. 1 Che autorizza il comune di Collepardo (Roma), ad eccedere nella tassa sul bestiame per alcune specie di animali il massimo stabilito. — Testo vigente | Portale Normativo