Art. 1

In vigore dal 10 set 1879
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro ad interim degli Affari Esteri, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione telegrafica fra il Nostro Governo e quello della Repubblica di San Marino, firmata in Firenze addì 25 maggio 1819, e le cui ratifiche vennero scambiate il 3 luglio dello stesso anno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 luglio 1879. UMBERTO. DEPRETIS.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-07-10;4989#art-1

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Art. 1 Che manda eseguire la convenzione telegrafica conchiusa fra l'Italia e la Repubblica di San Marino. — Testo vigente | Portale Normativo