Art. 1
In vigore dal 10 set 1879
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro ad interim degli Affari Esteri,
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione sarà data alla Convenzione telegrafica fra il Nostro Governo e quello della Repubblica di San Marino, firmata in Firenze addì 25 maggio 1819, e le cui ratifiche vennero scambiate il 3 luglio dello stesso anno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1879.
UMBERTO.
DEPRETIS.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1879-07-10;4989#art-1