Art. 1

In vigore dal 3 set 1879
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Vedute le istanze fatte dal Consiglio comunale di Salvia con deliberazioni 22 novembre 1878 e 13 maggio 1879, perché all'attuale denominazione del comune venga sostituita quella di Savoia di Lucania; Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune di Salvia, nella provincia di Basilicata, è autorizzato ad assumere la denominazione di Savoia di Lucania. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1879. UMBERTO. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-07-03;4990#art-1

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Art. 1 Che autorizza il comune di Salvia (Potenza) ad assumere la denominazione di Savoia di Lucania. — Testo vigente | Portale Normativo