Condizioni

Art. 42

Abrogato

Riserva di collaudo definitivo per le opere dipendenti dalle autorità.

In vigore dal 10 feb 2011
Condizioni- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1879-06-29;4962#art-c-42

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Riserva di collaudo definitivo per le opere dipendenti dalle autorità. (Art. 42 Approva il regolamento che determina i lavori a farsi nelle ferrovie dell'Alta Italia.) — Testo vigente | Portale Normativo