Art. 3
In vigore dal 24 lug 1879
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Crespiatica, a cui si procederà nel mese di agosto prossimo, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali Rappresentanze dei due comuni continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 1879.
UMBERTO
Depretis.
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