Art. 4
In vigore dal 29 giu 1879
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Cornegliano Laudense, a cui si procederà nel mese di luglio prossimo, in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali Rappresentanze dei comuni di Cornegliano Laudense e Campolungo continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prender deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1879.
UMBERTO.
Depretis.
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