Art. 1
In vigore dal 9 apr 1879
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la domanda del commendatore Francesco Saluto, consigliere presso la corte di cassazione di Palermo, perché sia eretta in ente morale la istituzione di un convitto per sei giovani studenti, che con fondi propri e per un legato della sua defunta consorte, intende di fondare in Palermo in benefizio, a preferenza, dei parenti prossimi del fondatore ed eventualmente dei giovani poveri dei comuni di Piana dè Greci e di S. Cristina, a fine di agevolar loro lo studio della giurisprudenza, della medicina, della letteratura e della architettura;
Visto il testamento olografo della fu signora Caterina Saluto, nata Spoto, in data 20 luglio 1871, non che tutti gli altri atti relativi;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale del 30 ottobre 1878;
Vista la legge sulle opere pie del 3 agosto 1862;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il convitto per sei giovani studenti, che si propone di fondare in Palermo il commendatore Francesco Saluto, per lo scopo e con le condizioni sopra accennate, è eretto in corpo morale sotto la denominazione di Convitto Saluto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 16 febbraio 1879.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1879
Reg. 100 Atti del Governo a f. 39. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli D. Tajani.
Depretis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1879-02-16;2125#art-1