Art. 1 Con cui le disposizioni del regio decreto 1° marzo 1877, risguardanti i due posti di Fondazione Cappucci nella universita' di Pisa, sono estese ai due posti della stessa fondazione, nei seminari, nel caso e alla condizione che manchino concorrenti per la istruzione ecclesiastica nei seminari medesimi. — Testo vigente | Portale Normativo