Regolamento

Art. 19

Abrogato

Trattamento spettante all'ufficiale in 2° quando rimane in comando della nave.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1878-10-05;4633#art-r-19

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Trattamento spettante all'ufficiale in 2° quando rimane in comando della nave. (Art. 19 Col quale si approva il regolamento sull'armamento delle navi dello Stato colle annesse tabelle.) — Testo vigente | Portale Normativo