Art. 2
In vigore dal 12 set 1878
Fino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Chieri e Santena, cui si procederà non più tardi del mese di dicembre prossimo venturo, in base alle liste elettorali debitamente riformate giusta le prescrizioni della legge comunale, l'attuale rappresentanza del comune di Chieri continuerà nell'esercizio delle proprie attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione dei futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Milano, addì 5 agosto 1878.
UMBERTO.
G. Zanardelli.
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