Art. 1

In vigore dal 3 set 1878
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Veduta la istanza fatta dal Consiglio comunale di Castelluccio di Sora, con deliberazione 31 dicembre 1877, perché quel comune venga autorizzato ad assumere la denominazione di Castelliri; Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune di Castelluccio di Sora, nella provincia di Caserta, è autorizzato ad assumere la denominazione di Castelliri. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 29 luglio 1878. UMBERTO. G. Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1878-07-29;4482#art-1

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Art. 1 Che autorizza il comune di Castelluccio di Sora (Caserta) ad assumere la denominazione di Castelliri. — Testo vigente | Portale Normativo