Art. 2
In vigore dal 9 lug 1878
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Villanova Sillaro, a cui si procederà nel mese di agosto prossimo in base alle liste elettorali debitamente riformate, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei tre comuni di Villanova Sillaro, Bargano e Mongiardino continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1878.
UMBERTO.
G. Zanardelli.
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