Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1878-02-17;4335#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Che autorizza la vendita di beni dello Stato del valore complessivo di lire 50,881.39. — Testo vigente | Portale Normativo