Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1878-01-27;1790#art-2

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Art. 2 Che abilita ad operare nel Regno la societa' belga sedente a Bruxelles col nome di Societe' anonyme des tramways et chemins de fer economiques (Rome, Milan, Bologne, etc.). — Testo vigente | Portale Normativo