Art. 1

In vigore dal 21 feb 1878
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze; Visto l'unito elenco in cui trovansi descritte n° 12 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare, ad uso privato, alcune derivazioni d'acqua da fiumi e torrenti del Demanio dello Stato, e di occupare altresì un tratto di spiaggia lacuale; Viste le inchieste amministrative regolarmente istrutte per ciascuna delle relative domande, dalle quali risulta che le derivazioni richieste non recano alcun pregiudizio al buon governo sì della pubblica come della privata proprietà quando si osservino le prescritte cautele; Udito il parere del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, agli individui ed alle ditte di commercio indicati nell'unito elenco, vidimato d'ordine Nostro dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze, di poter derivare le acque ed occupare il tratto di spiaggia ivi descritto, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione nell'elenco stesso notati, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1877. VITTORIO EMANUELE. Depretis.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1877-12-16;4247#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che concede facolta' di praticare, ad uso privato, derivazioni d'acqua da fiumi, e torrenti demaniali, e di occupare un tratto di spiaggia lacuale. — Testo vigente | Portale Normativo